Finalmente sono state risolte quelle anomalie che sembravano poter bloccare l’utilizzo del credito d’imposta per i veicoli ecologici e per altri benefici fiscali. Sono stati infatti riattivati i codici tributo per consentire l’impiego delle agevolazioni fiscali con i versamenti da fare con il modello F24. Da questo mese di gennaio, saranno quindi utilizzabili i codici tributo per i bonus, ripristinati dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2011.
L’Agenzia precisa che con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, era stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, o da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi, connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi 230-236, legge 296/2006 a norma del decreto legge 248/2007 e del decreto legge 5/2009). Nel contempo era stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d’imposta collegati all’installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o Gpl (articolo 1, comma 238, legge 296/2006) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, legge 449/1997).
La sospensione dei codici tributo si era resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nel loro utilizzo e della conseguente necessità di determinarne le cause. Con la nuova risoluzione, l’agenzia delle Entrate fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione non ha più motivo di essere. Pertanto, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, o gli eventuali cessionari, possono usare i crediti d’imposta in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24.
d.S.