Come cambia la fatturazione nel 2013

Dall’1 gennaio 2013 la legislazione italiana, per quanto riguarda le fatturazioni, è stata adeguata a quella Ue, come deciso anche dal decreto Salva Infrazioni.

Le modifiche salienti sono relative in particolare al decreto Iva e si fanno sentire soprattutto sugli adempimenti dei contribuenti. Per questo richiedono un tempestivo allineamento dei sistemi gestionali che tenga conto dei nuovi obblighi che derivano dalle previsioni comunitarie.

D’ora in poi sarà obbligatorio, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, emettere fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità e territorialmente non soggette ad Iva.

In questi casi al posto di indicare l’ammontare dell’imposta, vanno riportate le seguenti diciture:

  • inversione contabile se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato UE;
  • operazione non soggetta se effettuate fuori dall’Ue, indipendentemente dallo status del committente/cessionario.

Non rientra nelle modifiche il plafond, poiché per il suo calcolo non si tiene in considerazione delle operazioni non territoriali, mentre effetti sono previsti sul volume d’affari.

Diventa obbligatorio indicare in fattura:

  • per le cessioni o prestazioni nei confronti dei soggetti passivi, il numero di partita IVA dell’acquirente/committente nazionale o numero di identificazione Iva se il soggetto è stabilito in un altro Stato Ue;
  • per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati, il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale.

Per quanto riguarda la numerazione della fattura, ora non è più prevista la numerazione per anno solare.
Ciò significa che non è più possibile ricominciare ogni anno con la numerazione dal numero 1 perché due fatture non possono avere lo stesso numero, anche se da un anno all’altro.

Le alternative per il contribuente sembrerebbero essere queste:

  • continuare con la numerazione del 2012 (per cui se l’ultima fattura del 2012 era ad esempio la numero 109, la prima fattura del 2013 sarà la 110);
  • ricominciare nel 2013 con la numerazione da 1, aggiungendo però l’anno di emissione (ad esempio 1-2013, oppure 2013-1 ecc). In questo modo si eviterebbero numeri troppo lunghi.

E’ stata anche introdotta la fattura semplificata, dotata di un contenuto ristretto, ma limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
La fattura semplificata non può essere utilizzata per le cessioni intracomunitarie, né per le operazioni extraterritoriali nei confronti di soggetti passivi che siano debitori d’imposta in altri Stati dell’UE.

Tra le agevolazioni, ecco quelle più importanti:

  • la possibilità, in caso di cessionario o committente stabilito in Italia, di riportare come dati del cessionario/committente solo il codice fiscale o la partita Iva;
  • rispetto alla fattura ordinaria che richiede di indicare la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati, nella fattura semplificata basta indicare in modo più generico l’oggetto dell’operazione;
  • anziché imponibile e imposta basta indicare il corrispettivo e i dati per calcolare l’Iva.

Vera MORETTI