La pensione anticipata, ovvero la ex pensione di anzianità, diventa sempre più difficile da raggiungere, visto che, nel 2013, ci vorranno 4 mesi di contributi in più rispetto al 2012.
Ai 3 mesi di adeguamento, infatti, si aggiunge 1 ulteriore mese, come previsto dalla Riforma Fornero.
Nel dettaglio, ciò significa che per le donne ci vogliono 41 anni e 5 mesi di contributi, mentre per gli uomini 42 anni e 5 mesi.
E nel 2014 si aggiungerà un altro mese, mentre nel 2016ci sarà il nuovo adeguamento alle aspettative di vita, che fino al 2019 avrà scadenza triennale e poi diventerà biennale.
Per averne diritto bisogna aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che si può presentare online (dal portale INPS, con PIN e codice fiscale), per telefono (numero verde 803164) o tramite intermediari (enti di patronato o intermediari riconosciuti dall’INPS).
A seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995, cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:
- contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95;
- retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95;
- misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.
Inoltre, se chi ha iniziato a lavorare prima della fine del 1995 va in pensione prima dei 62 anni, perde l’1% per ogni anno di anticipo (rispetto ai 62 anni) per i primi due anni, e il 2% per ogni anno successivo:
- taglio dell’1% per chi si ritira a 61 anni,
- del 2% per chi va in pensione a 60 anni,
- del 4% per chi va in pensione a 59 anni,
- del 6% per chi si ritira a 58 anni.
Questo taglio si applica solo alla quota retributiva della pensione. Quindi:
- per chi aveva 18 anni di contributi nel ’95, la riduzione vale per tutte le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- per chi non aveva 18 anni di contributi nel dicembre ’95, la riduzione si applica sulla quota maturata al 31 dicembre ’95.
Chi invece ha iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 1996 ha l’intera pensione calcolata con il sistema contributivo, quindi anche se si ritira prima dei 62 anni non ha nessuna decurtazione dell’assegno.
Vera MORETTI