Per quanto riguarda il pagamento dell’Imu, è stato deciso che gli enti non commerciali non sono tenuti a saldarlo, ma devono avere requisiti ben precisi:
- attività assistenziali “relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” escluse quelle di carattere sanitario, previdenziale obbligatorio e giudiziario;
- attività sanitarie: sono quelle dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Per entrambe le categorie l’esenzione è valida se vengono effettuate con modalità non commerciali quando sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni o gli enti locali e sono svolte in modo complementare o integrativo al servizio pubblico, secondo la normativa statale e regionale vigente, e quando prestano all’utenza servizi gratuiti, salvo gli importi di partecipazione alla spesa previsti dalla legge.
Se le attività non sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate si ritengono effettuate con modalità non commerciali se sono svolte a titolo gratuito “ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali (quindi a scopo di lucro) nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.
- attività didattiche: sono quelle dirette all’istruzione ed alla formazione. Perché l’attività didattica sia non commerciale essa deve essere paritaria rispetto a quella statale, l’ente che la svolge deve adottare un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente, avere strutture adeguate agli standard previsti dalla legge, rendere pubblico il bilancio, svolgere l’attività a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio;
- attività ricettive: sono quelle che prevedono “l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali dell’ente e la discontinuità dell’apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale (cioè quella svolta per fini di utilità sociale) quelle dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali (per esempio, uno sfratto oppure un periodo di soggiorno in una città dove non si risiede per assistere un parente ricoverato presso un ospedale), ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e para alberghiere”;
- attività culturali: sono quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
- attività ricreative: sono quelle dirette all’animazione del tempo libero;
- attività sportive: sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni senza scopo di lucro.
Anche le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive per essere svolte con modalità non commerciali devono essere effettuate a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
I requisiti generali a cui devono rispondere gli enti che chiedono l’esenzione sono:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per legge, oppure sia effettuata a favore di enti che per legge, statuto o regolamento interno, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività od altre attività istituzionali specificamente previste dalla legge;
- l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività funzionali a perseguire lo scopo istituzionale di solidarietà sociale, vale a dire, in parole più semplici, delle attività istituzionali;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad un altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale.
Nel caso di utilizzazione mista dell’immobile posseduto dall’ente non commerciale, cioè di utilizzo di esso sia per attività commerciali che per una o più delle attività non commerciali elencate in precedenza, l’Imu è dovuta in proporzione all’utilizzo a fini commerciali o, il che è lo stesso, l’esenzione dall’Imu spetta in proporzione all’utilizzazione dell’immobile per attività non commerciali.
Questo rapporto proporzionale è determinato “con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività commerciali e quelle non commerciali e al tempo” di utilizzo dell’immobile.
Vera MORETTI