Da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti sull’Iva per cassa

Dall’1 dicembre è entrata in vigore l’IVA per cassa e l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la sua applicazione.

Si tratta di un’opzione che ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per quanto riguarda l’anno in corso, è possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, però, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.
Il regime è applicabile, previa opzione, dai soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
La circolare precisa inoltre che, in caso di inizio attività in corso d’anno, tale soglia di volume d’affari non deve essere ragguagliata ad anno.

Nel calcolo del limite di volume d’affari, inoltre, rientrano tutte le operazioni attive, sia quelle assoggettate all’IVA per cassa, che quelle escluse da tale regime.

Tale regime può essere applicato alle imprese con una soglia di fatturato superiore a € 500.000 e fino a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA. Essendo la soglia di 2 milioni di euro, stabilita dal nostro ordinamento, superiore a quella di € 500.000, è stata, perciò, chiesta tale consultazione, ma questa sarà definita solo dopo il 1° dicembre 2012.

Di conseguenza, la Circolare precisa che, se tale procedimento non dovesse dare esito positivo, “si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi”.

Dopo un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione l’IVA diventa esigibile, a patto che il cessionario o committente non sia stato nel frattempo assoggettato a procedure concorsuali.
In questo caso, l’esigibilità dell’IVA è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.

A tal fine, è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno, cioè prima di tale termine l’organo competente deve aver emesso il provvedimento di apertura della procedura.
Se, in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, viene emessa nota di variazione in aumento, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta, l’anno decorre dalla effettuazione dell’operazione originaria.

Con riguardo alle variazioni in diminuzione, invece, se esse sono effettuate prima che l’IVA diventi esigibile, rettificano direttamente quest’ultima. Se, invece, sono effettuate dopo che l’IVA è divenuta esigibile, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.

L’applicabilità del regime dell’IVA per cassa in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione, in quanto tale differimento non deriva dall’applicazione di un regime speciale, ma dall’applicazione di disposizioni inerenti la tempistica degli adempimenti.
Non sono escluse dal regime dell’IVA per cassa, inoltre, le operazioni attive effettuate nei confronti degli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche se i beni o servizi da questi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

Inoltre, gli enti non commerciali possono avvalersi essi stessi dell’IVA per cassa relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta, nel rispetto, ovviamente, di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.
Per i corrispettivi non percepiti in contanti (ma percepiti, ad esempio, mediante assegni bancari, RI.BA, RID, bonifici bancari), per individuare il momento del pagamento al verificarsi del quale scatta l’esigibilità dell’IVA, il cedente o prestatore deve fare riferimento alla data di accreditamento dei corrispettivi medesimi nel proprio conto corrente, come risulta dall’estratto conto.

Vera MORETTI