di Davide PASSONI
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la normativa sull’obbligatorietà del ricorso alla media-conciliazione nelle controversie tra privati prima di andare in giudizio e subito tra i mediatori è scoppiata la rivolta. Oggi magistrati, imprenditori, avvocati, commercialisti, sindaci, notai, Associazioni di volontariato sono in presidio davanti a Montecitorio per chiedere di “salvare la mediazione”. Noi sull’argomento abbiamo sentito il dott. Giovanni Pecoraro, presidente di Anpar, l’Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione.
Come valuta Anpar il pronunciamento della Consulta che ha dichiarato illegittima la normativa sull’obbligatorietà del ricorso alla media-conciliazione nelle controversie tra privati?
Non è possibile dare una valutazione su uno scarno comunicato stampa da parte della Consulta. È necessario leggere le motivazioni “sull’eccesso” di delega rilevato. Per quanto mi riguarda il legislatore delegato non ha ecceduto dai limiti della delega. Non ha fatto altro che dare ad essa “coerente attuazione” attenendosi non solo alla delega ricevuta ma anche alle Direttive dell’Unione in materia di mediazione. Non sempre risulta agevole dividere il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento da quello della violazione di altri principi costituzionali o di norme internazionali o comunitarie. Secondo me il D. Lsg 28/2010 salvo qualche “limatura” rispetta la quasi totalità della delega ricevuta. È con il decreto di attuazione n. 180/2010 che il legislatore delegato, secondo me “ha ecceduto” nella delega ricevuta. Infatti, con l’entrata in vigore del citato decreto si è assistito a un proliferare di organismi di formazione e mediazione, che grazie al silenzio assenso di trenta giorni si sono visti riconoscere il diritto a formare mediatori, ai quali è stata data poi, nella maggior parte dei casi, la possibilità, per le materie di cui all’art. 5 comma 1, di redigere una “proposta” anche in mancanza di adesione della controparte. Ecco perché è necessario leggere le motivazioni della Consulta. Ricordo che la Corte Costituzionale è stata anche chiamata a determinarsi su quelle “garanzie di serietà ed efficienza” degli organismi di mediazione e di formazione previste dall’art 16 del D.M. 180/2010.
Che voci vi arrivano dai vostri associati?
La maggior parte dei circa tremila mediatori da noi formati sia in materia di mediazione che di altri sistemi di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), a parte la condivisione di quanto detto al punto precedente e della dissociazione da ogni forma di protesta di piazza, sta raccogliendo le firme di cittadini per la presentazione di una petizione agli organi competenti e all’U.E per far capire che NON ESISTE in Italia una previsione di mediazione obbligatoria “onerosa”. Chi afferma questo dice il falso per ingannare il cittadino. Al limite esistono organismi societari di mediazione che non applicano bene la normativa. Ma questa è altra cosa.
Pensa anche lei, come qualcuno sostiene, che si tratti di una decisione “pilotata”?
Ma quale decisione pilotata! Ci sono ancora ”allocchi” che credono a queste cose. La Corte Costituzionale è una istituzione seria. C’era da preoccuparsi se fosse stata dichiarata la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 28/2010 per violazione della legge delega. Noi che siamo un’associazione senza scopo di lucro e unica che ha la possibilità di sottoporre alla Commissione Europea delle proposte di piattaforme comuni alle sole “Autorità competenti”, ai sensi dell’art. 15, 1 co., Dir. 2005/36/CE e del D. Lsg 6 novembre 2007 n. 206 ci determineremo unitamente al ministro di Giustizia solo dopo aver letto le motivazione della Consulta e se ne ricorrono i presupposti provvederemo nei modi e termini.
In questo modo, migliaia di imprenditori rischiano di non avere più un’attività nella quale hanno investito tempo, soldi, risorse. Ce n’era bisogno in un momento già difficile per l’economia?
È improprio parlare di imprenditori. L’organismo di mediazione è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione “gestendolo” nelle materie di cui all’articolo 2 del D. Lsg 28/2010. Caso mai sono i giovani neolaureati mediatori a dolersi di questa “sospensione”, che sortisce effetti solo dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale. Fino a quella data “l’obbligatorietà” resta. Tutto il resto sono chiacchiere e responsabilità che fanno capo ad altri. “Momento difficile per l’economia?” Certo l’arretramento irresponsabile della mediazione, anche se momentaneo, comporta inevitabilmente un aumento del carico giudiziale e dunque una mancata deflazione degli stessi e di conseguenza il pagamento di sanzioni richiesto dall’U.E. Chi pagherà tutto questo? I cittadini!
Domanda secca: e adesso?
Per quanto ci riguarda per noi nulla è cambiato, nessun dramma, nessuna riduzione di posti di lavoro, solo un po’ di rammarico per i 130 mediatori (per la maggior parte donne) impegnati a settembre (dato statistico) che vedranno forse ridotte le proprie entrate, ma non più di tanto, secondo le previsioni. È dal 1995 che divulghiamo fra i cittadini la bontà dei sistemi extragiudiziali. Molti erano già mediatori ed arbitri prima ancora dell’entrata in vigore del D. lsg 28/2010. Adesso? Chi ha lavorato bene non ha nulla da temere. Il problema deve porselo chi pensava di arricchirsi alle spalle dei mediatori.