Il saldo Imu è alle porte, ormai, e, per calcolarlo nel modo giusto, occorre conoscere le delibere del Comune di appartenenza, poiché le modifiche apportate sono fondamentali, in particolare se si tratta di seconde case.
Come primo passo, bisogna avere sottomano la rendita catastale, che può essere reperita attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, e poi rivalutarla del 5%.
Di conseguenza va calcolato il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata, moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, ovvero:
- 160 per case e pertinenze, gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per uffici, banche e assicurazioni, gruppo catastale A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (tranne D/5);
- 55 per i negozi, gruppo catastale C/1.
Dopo questa operazione, entra in gioco l’aliquota decisa dal Comune per la prima o la seconda casa e tenere conto di eventuali detrazioni.
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto.
Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
Le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale.
Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre casistiche in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti:
- l’aliquota dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti: la disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, tale abitazione sconterà l’aliquota ordinaria tuttavia sono diversi i Comuni che hanno previsto comunque, per questa fattispecie, un’aliquota agevolata.
- c.d. assimilazioni: casi in cui la disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende ad alcune fattispecie stabilite dai singoli Comuni, che sono le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.
Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale.
Chiamato ora a saldare il pagamento, il contribuente dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, potrà chiederlo direttamente al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale.
Occorre però considerare anche eventuali agevolazioni che scaturiscono da:
- fabbricati locati, per i quali era possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. Se la quadratura del bilancio comunale ha consentito qualche margine di manovra, i sindaci hanno generalmente scelto di ridurre la tassazione sugli affitti concordati;
- immobili non produttivi di reddito fondiario;
- immobili posseduti dai soggetti Ires;
- immobili merce.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
- per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
- per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
- per ciascun rigo del Modello F24.
Per il versamento sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 3912 “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”
- 3913 “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
- 3914 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
- 3915 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”
- 3916 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
- 3917 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
- 3918 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
- 3919 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
- 3923 “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
- 3924 “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.
Vera MORETTI