Il Decreto Crescita ha, tra le altre cose, modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La nuova disposizione prevede:
- la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e senza alcun limite temporale,per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto;
- l’esclusione dalla responsabilità prevista solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore;
- l’attestazione dell’avvenuto adempimento dei predetti obblighi che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati;
- in assenza di tale documentazione viene previsto che sia l’appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa;
- gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido (con l’evidente fine di tenere informato l’appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore).
Tali obblighi vengono applicati in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi tra :
- soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi; vale a dire società di capitali, cooperative, enti pubblici, ecc.
Invece, questa disciplina non viene applicata con riferimento alle “stazioni appaltanti” del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi.
Queste regole non valgono in caso di somministrazione di manodopera e, poiché non sempre è così diretta la distinzione, occorre accertarsi che l’appaltatore possieda determinate caratteristiche, come il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
La responsabilità solidale di un soggetto non pregiudica la regolarità del Durc emesso in suo favore. Le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Durc sono infatti riconducibili solo al rapporto tra l’impresa e l’ente abilitato al rilascio del documento.
In caso di inadempimenti per quanto riguarda i pagamenti spettanti al committente, sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 200.000.
L’entrata in vigore di questa norma ha anche fatto registrare una serie di difficoltà da parte degli addetti ai lavori, soprattutto perché non è chiaramente specificato il contenuto che la documentazione dovrebbe avere per comprovare il versamento delle ritenute e dell’Iva.
Dal momento che in assenza di questa documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento, questa incertezza avrebbe potuto provocare ulteriori ritardi nei pagamenti, con gravi ripercussioni a danno delle imprese.
Per far fronte a questa situazione critica, l’Agenzia delle Entrate ha risolto due delle problematiche maggiori, ovvero la decorrenza dell’ applicazione della norma in esame e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.
Per quanto riguarda il primo punto, viene reso noto che le disposizioni devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.
L’Agenzia ha anche specificato che tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, a decorrere dal 11 ottobre 2012, il committente/appaltatore deve chiedere la certificazione della regolarità dei versamenti (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA) ai propri appaltatori/subappaltatori con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
A decorrere da tale data e in assenza della predetta documentazione, il committente/appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta certificazione.
Per quanto riguarda la seconda criticità, invece, ovvero la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), una dichiarazione sostitutiva, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
A tal proposito, la circolare espone in dettaglio gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere. In particolare:
- il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate;
- l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.
Vera MORETTI