Ecco le modalità da seguire per l’Iva per cassa

L’Iva per cassa è stata ormai approvata e per questo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità da seguire per poter esercitare l’opzione o la revoca del nuovo regime.

I soggetti interessati rappresentano una fetta molto ampia di contribuenti, poiché possono accedervi i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
Ciò è possibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

L’esercizio dell’opzione comporta:

  • per il cedente o prestatore che esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
  • per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell’Iva, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Tale opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI