Il Ministero dell’Economia e Finanza ha deciso di modificare le disposizioni in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
E’ stato infatti disposto che l’amministrazione o l’ente debitore debba certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, o deve rilevarne l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, non più entro 60, ma entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Non sono però certificabili crediti vantati nei confronti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari e di Enti locali commissariati.
Non rientrano in questa casistica le certificazioni già rilasciate dal debitore in base al DL 78/2010 nonché quelle rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani o programmi.
Per quanto riguarda i crediti d’importo superiore a €.10.000, il DM 19/10/2012 stabilisce che l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
Se ci si trova di fronte ad una esposizione debitoria nei confronti della stessa Amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’Ente debitore.
Tra i debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi.
Se l’importo certificato viene in parte utilizzato in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, l’importo del credito da utilizzare in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione ed il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
Quando sono passati 30 giorni e non è stata rilasciata alcuna certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.
E’ prevista che l’impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
In caso di cessione del credito certificato ad una banca/intermediario finanziario, quest’ultimo secondo il DM 19/10/2012, trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione.
L’Amministrazione debitrice, entro 10 giorni, comunica l’esito della verifica alla banca o intermediario finanziario che provvede ad informare il soggetto titolare del credito “commerciale”.
Sono state introdotte modifiche riguardanti i modelli per la richiesta di rilascio della certificazione nonché per la nomina del Commissario ad acta, al fine di adeguarli alla nuova possibilità di presentazione della stessa tramite conferimento di un mandato alla banca/ intermediario finanziario nonché lo stesso modello per il conferimento del predetto mandato.
Il MEF ha inoltre annunciato la piattaforma online da utilizzare ai fini della certificazione dei crediti verso la PA. Tale piattaforma, è disponibile presso l’Indirizzo web CertificazioneCredito.
Vera MORETTI