Da gennaio cambieranno alcune cose in materia di fatturazione e Iva, come previsto dalla
Direttiva n. 2010/45/UE, e ne saranno coinvolti tutti gli Stati membri.
Si tratterà di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, semplificare la contabilità per cassa delle pmi ed introdurre la fatturazione elettronica.
Relativamente al ciclo attivo di fatturazione, è stato deciso di ampliare il numero delle operazioni con certificazione, comprendendo anche la cessione di beni e le prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in un Paese diverso dal proprio.
Se si tratta di un cessionario o committente residente UE, occorre inserire nella fattura la dicitura “inversione contabile”.
Qualora si trattasse di un cessionario o committente residente extra-UE, la dicitura “operazione non soggetta”.
Il documento dovrà essere corredato della partita Iva del cessionario/committente nazionale o UE se impresa, il codice fiscale nel caso di persona fisica.
La Fattura semplificata è appannaggio di operazioni che non superino i 100 euro o anche 400 euro per ambiti specifici in cui sia difficile rispettare gli adempimenti per le emissioni di fatture.
Per un cliente residente in Italia occorre indicare codice fiscale o partita IVA invece dei dati identificativi. Per un cliente residente nella UE serve il numero di identificazione IVA definito dal Paese di residenza.
È comunque obbligatorio inserire corrispettivo (anche in una valuta diversa, tenendo presente il tasso previsto dalla Banca Centrale Europea) e imposta, così da ottenere la base imponibile.
La Fattura elettronica digitale viene equiparata in tutto e per tutto a quella cartacea.
La fatturazione è effettuabile fino al 15esimo giorno del mese successivo alla prestazione a cui il documento contabile si riferisce per cessione di beni e per servizi forniti allo stesso soggetto nel corso di un mese, ma anche per i servizi generici resi in ambito UE.
Per quanto riguarda la fatturazione di beni, la scadenza massima è fissata al 15 del mese successivo alla cessione del bene.
In caso di acquisto il compratore deve ricevere la fattura dall’operatore UE entro il secondo mese successivo alla compravendita altrimenti il compratore è obbligato a produrre un’autofattura entro il 15 del terzo mese successivo allo scambio. Questo, anche nel caso in cui il cedente non risieda in uno degli Stati UE.
Il momento in cui viene effettuata l’operazione è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione del bene nel Paese cedente, mentre l’acquisto si ritiene compiuto al momento dell’arrivo della merce sul territorio nazionale.
Gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese UE non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione; nel caso in cui vengano emesse fatture in forma anticipata (ad esempio in caso di fatturazione di un acconto), esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile.
Per quanto riguarda infine la fatturazione di servizi, la normativa resta immutata. Ciò significa che l’operazione viene individuata al momento dell’ultimazione del servizio stesso. Gli acconti, pagati o incassati, vanno sempre fatturati; l’anticipata fatturazione non stabilisce automaticamente l’anticipazione del momento di effettuazione del servizio.
Vera MORETTI