A disciplinare la deducibilità delle spese telefoniche da parte dei professionisti è una legge introdotta dalla Finanziaria 2007, che aveva eliminato la distinzione tra uso di telefono fisso o mobile.
La deducibilità riguarda l’80% dell’importo, e comprende le quote di ammortamento, i canoni di leasing/noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche, ma anche le spese di manutenzione e di impiego, ovvero il costo del traffico telefonico, che comprende anche l‘accesso ad internet.
Le eccezioni, che quindi non rientrano nella casistica, riguardano le imprese di autotrasporto, per le quali la deducibilità è integrale, limitatamente ad un impianto per veicolo, e gli ex contribuenti minimi e i nuovi minimi cui non si applicano le limitazioni previste dal Tuir. Per questi soggetti, dunque, i costi relativi alla telefonia fissa solo integralmente deducibili, se inerenti, ed i costi relativi alla telefonia mobile sono deducibili al 50%.
Fanno parte di questa eccezione, e sono soggette a completa deducibilità, anche le apparecchiature terminali per la comunicazione che vengono utilizzate per attività esclusivamente imprenditoriali.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione, che ha anche chiarito: poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.
Il limite alla deduzione delle spese telefoniche all’80% è una regola che non può essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica. Quindi per apparecchi che consentono un uso promiscuo non è prevista la possibilità di una deducibilità diversa anche in caso si dimostri l’uso esclusivo ai fini aziendali.
Vera MORETTI