Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proroga per il pagamento dell’Imu è stata ufficializzata e, dall’1 ottobre, termine ormai scaduto, si passa al 30 novembre 2012.
Questa data è riferita agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è iniziato dall’1 gennaio 2012 ma, per ora, è impossibile adempiere al pagamento della tassa perché mancano il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
L’esenzione dall’Imu riguarda, invece, gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto. In pratica, si tratta di attività con modalità non commerciali.
In casi di immobile ad utilizzo misto, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l’attività non commerciale, dove sia possibili identificarla, ad esempio attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Se ciò non è possibile, dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.
Determinare quali attività siano esenti dal pagamento dell’Imu è compito del Ministero dell’Economia, che deve quindi individuare i requisiti richiesti ed attuare l’esenzione.
Il regolamento considera esenti dall’Imu le scuole paritarie, gli ospedali convenzionati e le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati, a condizione però che riscuotano “rette simboliche” o svolgano la loro attività “a titolo gratuito”.
Tali istituti dovranno adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2012.
Vera MORETTI