Uno dei settori lavorativi in cui spesso si usufruisce di contratti a progetto è quello dei call center, soprattutto quando si tratta di out bound, ovvero di contattare per un arco di tempo determinato, da parte del collaboratore, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un solo committente.
Dal 18 luglio, da quando è entrata in vigore la legge n. 92/2012, questo tipo di contratto ha subito profonde modifiche, che ovviamente si sono fatte sentire anche nelle aziende di call center.
La novità sicuramente più saliente riguarda lo svolgimento dei compiti previsti da questo contratto, che non possono essere “meramente esecutivi o ripetitivi“, come invece avviene per gli operatori telefonici.
A questo punto, è lecito chiedersi: qual è la differenza tra out bound e in bound, (che prevede, invece, la gestione di telefonate in entrata)? Il Ministero del Lavoro l’ha individuata nel comportamento attivo del lavoratore, “che da solo è sufficiente a qualificare la prestazione come obbligazione di risultato (appunto il progetto del servizio out bound) e non come obbligazione di mezzi (la disponibilità resa dal lavoratore per un determinato periodo a ricevere le telefonate da parte della clientela – servizio in bound)”.
Per quanto riguarda i campi di applicazione della nuova legge, se prima si pensava che fossero riferiti esclusivamente alle attività di call center con almeno 20 dipendenti, in realtà si estendono a tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Inoltre, la legge ha ridefinito il significato di contratto a progetto, vediamo come: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center out bound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
Le modifiche sono applicabili anche all’attività di call center perché, in primo luogo, una eventuale esclusione dal lavoro a progetto degli operatori di call center determinerebbe un inspiegabile abbassamento delle tutele per questa tipologia di lavoratori.
Inoltre, la norma espressamente stabilisce che per le attività di out bound “il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito…” sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva.
Se, comunque, le aziende del settore decidono di ricorrere al contratto a progetto per i propri collaboratori, devono sapere che alcuni requisiti previsti per la generalità dei lavoratori autonomi non troverebbero applicazione.
La determinazione del compenso deve tenere conto della qualità e della quantità del lavoro svolto e, in ogni caso, non può “essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”.
Per il contratto di collaborazione svolto in out bound, il lavoro a progetto “è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento“.
Pertanto, non è richiesta una valutazione temporale o professionale della prestazione, come nel caso della generalità dei lavoratori a progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente, assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente dal committente o dalla campagna economica da svolgere.
Considerando l’entrata in vigore della legge dal 12 agosto, resta il dubbio su come comportarsi con i contratti avviati nel periodo tra il 18 luglio e l’11 agosto. A questo proposito, è stato deciso che ai contratti a progetto sottoscritti in questo ambito temporale verranno applicate le presunzioni introdotte dalla legge 92/2012.
Vera MORETTI