Il decreto proroghe sulle aree fabbricabili non edificate

Con la Finanziaria 2006 era diventato possibile rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, alla condizione che l’utilizzo dell’area edificata rimanesse lo stesso per almeno cinque anni.

Il Decreto proroghe 2012 ha allungato questo lasso di tempo portandolo a dieci anni. Questo significa che i contribuenti che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.

Ma l’annuncio della proroga è arrivato quando il termine originario di 5 anni era già scaduto e quindi i contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio, sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo utilizzabile già dal 1° gennaio 2011 in compensazione, e liberazione del saldo attivo di rivalutazione.

Per questi motivi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare gli effetti della proroga per i soggetti già decaduti dal beneficio a causa del mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine originariamente previsto del 31.12.2010.

Tali effetti sono diversi a seconda che il contribuente scelga di fruire o no del nuovo termine decennale.

Scelta di NON fruire della proroga:
Se il contribuente sceglie di non fruire dell’apertura dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la decadenza dei benefici della rivalutazione

  • non deve riportare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio;
  • il saldo attivo resta una posta non vincolata;
  • ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo.

Scelta di fruire della proroga :
Se il contribuente sceglie di fruire della proroga dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la rivalutazione:

  • deve riversare il credito d’imposta già fruito in compensazione entro il 30.09.2013 (termine di presentazione di UNICO 2013 – periodo d’imposta 2012); il versamento, senza sanzioni e con interessi al saggio legale deve avvenire mediante F24 indicando il codice tributo “1812” e l’anno di riferimento “2011”;
  • vengono riconosciuti i maggiori valori fiscali delle aree iscritti;
  • viene ricostituito il saldo attivo di rivalutazione.

Vera MORETTI