Per le società di capitali che sono tenute a presentare il modello Unico 2012 c’è l’obbligo di evidenziare, nel Prospetto del capitale e delle riserve del quadro RF le movimentazioni delle riserve avvenute nel 2011.
Il motivo deriva dall’esigenza di controllare, indipendentemente dai soggetti e dai bilanci, la struttura del patrimonio netto.
I dai da indicare nel riquadro devono essere distinti:
- per “masse”, ovvero raggruppando le poste di natura omogenea anche se rappresentate in bilancio da voci distinte;
- tra riserve “di utili”, “di capitale” ed “in sospensione d’imposta” in relazione al diverso trattamento fiscale in capo ai soci degli utili distribuiti dalla società in ossequio alle diverse “presunzioni” fiscali di distribuzione.
In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile) il relativo importo va suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.
Per quanto riguarda le presunzioni fiscali si ricorda che:
- Art. 47 c. 1 TUIR: indipendentemente dalla delibera assembleare, “si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. Questa presunzione non sussiste per le riserve di utili in “sospensione d’imposta” e per quelle “indisponibili” dal punto di vista civilistico. Si ritiene, inoltre, che tale presunzione non operi in caso di utilizzo delle riserve di utili per la copertura di perdite.
- Art. 1 co. 2 DM 2/04/2008: “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”. Pertanto, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti ante 31/12/2007. Se le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione secondo l’Agenzia “si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007”.
Per compilare correttamente il prospetto bisogna considerare il diverso trattamento fiscale delle distribuzioni ai soci degli utili, delle riserve di utili e delle altre riserve e fondi facendo particolare attenzione:
- alla diversa tassazione degli utili ante e post 2007 e delle altre riserve o fondi;
- alla presunzione assoluta secondo cui sono distribuiti prioritariamente l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale.
Nel dettaglio, nei righi da RF106 a RF115 occorre indicare:
- il saldo iniziale, ovvero l’importo risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
- gli incrementi e decrementi: si tratta delle variazioni delle poste di Patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio;
- il saldo finale: ovvero l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.
Per quanto riguarda le srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) è stabilito che:
- gli utili e le riserve di utili formatesi anteriormente l’esercizio dell’opzione sono tassate in capo ai soci secondo le ordinarie modalità;
- gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche se distribuiti successivamente al periodo di validità dell’opzione;
- ai fini della copertura delle perdite pregresse mediante riserve di utili vanno prioritariamente utilizzate le riserve “trasparenti”.
Vera MORETTI