Ormai ci siamo: il 30 settembre, prorogato all’1 ottobre visto che il 30 è domenica, scade il termine per la presentazione del modello di dichiarazione Imu.
In questi giorni, infatti, è stata presentata una bozza di tale modello, che dovrebbe stabilire, oltre a modalità di compilazione, anche i casi in cui sussiste l’obbligo di presentazione.
Ovviamente, trattandosi di una tassa “nuova”, le incertezze sono molte. Ecco perché servono alcune chiarificazioni.
Il termine dell’1 ottobre riguarda gli immobili, ma, per quanto riguarda i nuovi possessori, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nella circolare del 18/5/2012, infatti, è riportato che “occorre in ogni caso garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione”.
Vediamo, dunque, come funziona, e chi coinvolge, il pagamento del nuovo tributo:
- la dichiarazione IMU non deve essere presentata per gli immobili per cui è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
- la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta: riguardino riduzioni di imposta; non siano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale; in quanto compatibili sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici.
Nella bozza del modello da compilare vengono elencate una serie di casistiche per le quali vi è l’obbligo dichiarativo, ecco le principali:
- immobili che godono di riduzioni d’imposta, per esempio fabbricati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati o quelli di interesse storico o artistico;
- i fabbricati c.d. “beni merce”;
- i terreni agricoli, anche quelli non coltivati;
- immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
- immobili in locazione o affitto.
L’abitazione principale non comporta l’obbligo di dichiarazione, a parte alcuni particolari casi:
- coniugi con due residenze distinte nello stesso comune. In questa ipotesi, infatti, le agevolazioni Imu si applicano solo a favore di uno dei due immobili e quindi occorrerà dichiarare l’unità agevolata;
- l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario.
Va ricordato che la dichiarazione Imu va presentata nel comune in cui si trovano gli immobili, perciò, se essi si trovano in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni e in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all’ufficio postale.
La dichiarazione può essere inviata anche dall’estero, tramite raccomandata o mezzo equivalente, ma in questi casi deve essere ben visibile la data di spedizione.
Vera MORETTI