Per quanto riguarda gli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha portato alcune modifiche sulla modulistica.
Ecco quali quadri si presentano con le novità più rilevanti:
- QUADRO A – “Personale addetto all’attività”: è stato cambiato per adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori. In particolare, si introducono: – 2 nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” al posto dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”; – il nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, ovvero “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.
- QUADRO F– “Elementi contabili”: le modifiche riguardano i dati relativi gli amministratori e le royalties. Inoltre, in seguito alle novità introdotte dal DL 70/2011 riguardo la deducibilità delle spese di importo < € 1.000 relativi a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi d’imposta l’agenzia nella C.M. 30/2012 invita gli Uffici a tener conto del nuovo criterio di deducibilità applicabile dal 2011.
- QUADRO Z– “dati complementari”: nei modelli di alcuni studi delle attività professionali sono state richieste informazioni più precise riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell’anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all’intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione. Per questo motivo, in relazione a ciascuna tipologia di attività, vengono richiesti: – il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell’anno 2011 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali); – la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2011.
- QUADRO X– “altre informazioni ”: ai fini dell’applicazione dei correttivi anti-crisi (DM 13/06/2012), devono essere indicati alcuni dati specifici che permettano a Gerico di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base degli stessi correttivi. In particolare, è richiesto di indicare: – i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica); – di compilare alcune voci di costo relative ai periodi 2009 e 2010.
- QUADRO V– “Ulteriori dati specifici ”: è prevista una apposita casella da barrare qualora i contribuenti nel 2009 o 2010 abbiano cessato di avvalersi del regime dei minimi. In particolare, occorre barrare la casella presente a rigo V04 (per le imprese) ovvero V01 (per i lavoratori autonomi). Al riguardo, l’agenzia precisa che tali soggetti, oltre a barrare la relativa casella del quadro V, dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
Per i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e che sono esercenti attività d’impresa, si rileva uno sfasamento tra il principio di “cassa” operante nel regime dei minimi e quello di “competenza” del regime ordinario.
Questo sfasamento potrebbe comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati in termini di congruità dei ricavi e posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità economica.
Per evitare questi effetti negativi, sono state previste particolari modalità di applicazione degli studi di settore, differenziando a seconda che l’uscita dal regime sia intervenuta nel 2011 ovvero nel 2010 o 2009.
Vera MORETTI