Pubblicati in Gazzetta ufficiale 201 del 29/8/2012 i regolamenti ministeriali n. 144, 145 e 146 relativi alla tenuta del registro, iscrizione e cancellazione dei revisori, gestione del registro del tirocinio e le sue modalità di svolgimento. I regolamenti entreranno in vigore dal prossimo 13 settembre e prevedono alcune novità per i revisori.
Tra le principali, il fatto che anche gli attuali iscritti al registro dei revisori dovranno inviare al Ministero dell’economia e delle finanze una comunicazione con le informazioni necessarie per la gestione e l’iscrizione al nuovo registro dei revisori legali, oltre a tutti gli incarichi di revisione detenuti, anche nei collegi sindacali, e i corrispettivi pattuiti per ciascun incarico. Sanzioni sono previste nel caso di comunicazioni assenti o lacunose ed è prevista l’iscrizione d’ufficio con rischio di apposite sanzioni.
Nello specifico, coloro i quali sono attualmente iscritti al registro dei revisori contabili e all’Albo speciale delle società di revisione hanno diritto alla iscrizione nel nuovo registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze. Dopo la definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni per la comunicazione dei dati, gli attuali revisori entro 90 giorni saranno iscritti nel nuovo registro.
Iscritti su richiesta coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, purché producano istanza di iscrizione entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento; oltre a loro, sarà iscritto su richiesta anche chi alla data di entrata in vigore del regolamento ha presentato istanza di partecipazione a una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al registro e ha superato l’esame alla data di presentazione dell’istanza.
Infine viene confermata la durata triennale del tirocinio e previste le modalità per iscriversi. Sono iscritti di diritto i tirocinanti che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento, sono già iscritti al registro del tirocinio e in regola con la presentazione della relazione annuale. I periodi di tirocinio pari o superiori a 6 mesi sono equiparati a un anno ai fini del computo dei crediti formativi.