Sono stati istituiti quattro codici tributo per consentire il versamento delle penalità dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole nei confronti di chi ha presentato ricorso. A seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento – introdotta, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’articolo 29 del Dl 78/2010 – gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati.
La risoluzione n. 95/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle imposte e dei relativi interessi gli importi dovuti in fase di contenzioso per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
Con la risoluzione n. 78/E del 20 luglio sono stati invece istituiti i codici tributo per versare, sempre mediante F24, le sanzioni dovute in caso di sentenza sfavorevole:
- 9970, per le sanzioni relative a tributi erariali
- 9971, per le sanzioni relative all’Irap
- 9972, per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef
- 9973, per le sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef.
I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I valori da indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno ricavati dall’atto di accertamento.