Come si legge nel provvedimento del 12 luglio, è stata approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Le disposizioni previste dall’articolo 10, comma 12, del Dl 201/2011, individuano le attività per le quali chi comunica fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dichiara ricavi o compensi congrui e risulta coerente con gli specifici indicatori, è ammesso ai benefici per il periodo d’imposta 2011.
I benefici del regime premiale
L’articolo 10, commi da 9 a13, del “Salva Italia”, ha introdotto alcuni benefici per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, in possesso dei requisiti su ricordati: nei loro confronti sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Coerenza e congruità “totali”
Il provvedimento di oggi, in primo luogo, precisa che, per poter accedere al regime premiale: la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore applicabile; in presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”; in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi.
Gli ammessi per il 2011
Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1. Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti cinque indicatori di coerenza economica:
- di efficienza e produttività del fattore lavoro
- di efficienza e produttività del fattore capitale
- di efficienza di gestione delle scorte
- di redditività
- di struttura,
ovvero almeno tre e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata “una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima)”.
Fedeltà dei dati
Il provvedimento precisa che la fedeltà dei dati dichiarati, necessaria per l’accesso al regime premiale, sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati l’assegnazione ai cluster, il calcolo dei ricavi o compensi stimati, il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.