Il sequestro conservativo disposto sui beni che costituiscono il patrimonio di un trust ha valore se lo stesso è stato istituito con lo specifico intento di distrarre beni a danno di un creditore. Ciò anche nel caso in cui gli stessi beni siano già sottoposti a sequestro preventivo, in quanto si tratta di misure cautelari reali cumulabili e, quindi, possono concorrere sui medesimi beni. Questi i principi contenuti nella sentenza della Cassazione n. 25520 del 28 giugno.
La sentenza
Il tribunale della libertà di Roma respingeva l’istanza di riesame proposta dal trustee, legale rappresentante di un trust imputato in concorso con altri due imputati nell’ambito di un procedimento penale per circonvenzione di incapace, contro il decreto di sequestro conservativo emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale. A sostegno della decisione, il tribunale di Roma, confermata l’indiscutibile fondatezza del reato ipotizzato, rilevava come l’immediato reimpiego da parte degli imputati delle ingenti somme ricavate dalla vendita degli immobili della persona offesa attraverso la segregazione in un trust, fosse un chiaro segnale della volontà degli stessi di distrarre i beni a garanzia del credito erariale riferito alle spese del procedimento.
Contro la decisione del tribunale, gli imputati ricorrevano in Cassazione, rilevando che le valutazioni del tribunale romano non avessero tenuto conto di alcuni rilevanti aspetti. A parere del difensore di parte, infatti, i giudici non avrebbero considerato l’esistenza di un vincolo cautelare già impresso sui beni del trust con il sequestro preventivo e non avrebbero indicato alcun sospetto concreto di dispersione dei beni sequestrati.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso degli imputati infondato. Il primo aspetto su cui si sono espressi i giudici della Suprema corte attiene alla possibilità che sui medesimi beni, frutto di un reato, possano coesistere contemporaneamente un sequestro preventivo e un sequestro conservativo. Entrambi rientrano nella categoria delle “misure cautelari reali” in quanto si tratta di provvedimenti a carattere giudiziale aventi l’obiettivo di garantire dal punto di vista patrimoniale l’esecuzione di una sentenza definitiva, ossia crediti dello Stato o crediti derivanti dalle obbligazioni civili scaturenti da un reato (sequestro conservativo), oppure di impedire che l’uso di una cosa pertinente a un reato possa agevolare le conseguenze dello stesso o la commissione di altri reati (sequestro preventivo).
A parere dei giudici della Cassazione, le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo e, pertanto, è ammissibile non solo la coesistenza dei due sequestri sui medesimi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali.
Partendo da tale assunto, l’adita Corte di cassazione ha sancito il principio per cui l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio “che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore, sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore”.
In questo modo il legislatore ha voluto contemplare tutte le possibili ipotesi che, anche astrattamente, potrebbero comportare la perdita delle garanzie, atteso che l’obiettivo primario è quello di “garantire e proteggere comunque il credito (dell’erario e/o dei privati)”.
Nel caso di specie era ravvisabile il rischio della perdita delle garanzie a tutela del credito erariale, tale da legittimare l’adozione del sequestro conservativo. Infatti, la costituzione di un trust, attività per sua natura complessa e articolata, avrebbe costituito, a parere dei giudici della Cassazione, una condotta distrattiva da individuarsi nella segregazione del patrimonio costituito dal ricavato di un reato (la vendita di immobili di persona incapace). In altre parole, i giudici hanno ritenuto che gli imputati/disponenti abbiano costituito il trust, il cui patrimonio è stato sequestrato, al precipuo scopo di distrarre un patrimonio che altrimenti sarebbe stato aggredibile in quanto costituente la garanzia di un credito di una persona terza (in questo caso, l’erario).
La sentenza in oggetto appare di particolare interesse in quanto il giudice ha compiuto un esame di merito riguardo alla costituzione del trust, andando a sondare le ragioni sottese all’operazione.
L’operato dei giudici è apprezzabile perché, se da un lato lo strumento del trust ha come finalità lecita quella di segregare un patrimonio a favore di un trustee affinché questi lo gestisca e lo amministri, ciò non esclude la possibilità che il trust stesso possa prestarsi a finalità elusive o distrattive e, in tale ottica, essere sottoposto a misure cautelari.