Il parquet che si mette in posa senza fare uso di prodotti adesivi è a tutti gli effetti un materiale da rivestimento: il cosiddetto parquet flottante sconta quindi quindi l’aliquota ordinaria e non quella agevolata per il suo acquisto, in quanto tale caratteristica non lo rende comunque riconducibile alla categoria dei “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento.
L’intervento, riconducibile all’ipotesi di “pavimento verso l’esterno”, può invece fruire della detrazione del 55% per risparmio energetico, purché sussistano i requisiti di “trasmittanza termica” previsti dall’allegato B al decreto del ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008.