Con una circolare dell’8 giugno 2012, l’INPS ha ribadito che l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani e il versamento dei contributi sono connessi all’esercizio dell’attività e non all’iscrizione al relativo albo nel registro imprese delle camere di commercio.
Era doverosa questa precisazione anche perché questa norma ha fatto chiarezza circa le attribuzioni delle competenze tra INPS e commissioni provinciali e regionali.
Il principio valido su cui basarsi è quello della competenza statale della materia previdenziale che non può essere soggetta alle decisioni delle commissioni regionali.
Se si tratta di contribuenti esercenti l’attività artigianale senza iscrizione all’albo o addirittura privi di requisiti professionali, obbligati comunque al pagamento dei contributi, l’INPS effettuerà la segnalazione al registro imprese per la regolarizzazione.
Vera MORETTI