Chi l’ha detto che dopo le nozze si deve partire subito per la luna di miele? E perché mai questo dovrebbe comportare un licenziamento per giunta “per giusta causa”? A stabilirlo è la Suprema Corte che ha respinto il ricorso della società aeronautica Aerosoft, in causa con un suo ingegnere partenopeo.
La vicenda è andata così, e siamo sempre alle prese con il tormentato Articolo 18.
Nel 2008, la Corte d’appello di Napoli aveva sentenziato che l’ingegner Mario G. aveva diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
Il dipendente era partito per la luna di miele 10 giorni dopo la celebrazione delle sue nozze. All’Aerosoft la cosa non era andata giù, e aveva detto bye bye al lavoratore neo sposino.
Come l’ha presa lui? Si sono ritrovati tutti sotto il martelletto del giudice, che lo aveva giustificato.
Oggi, con sentenza 9150 la Corte di Cassazione è tornata a dargli ragione, imponendo ad Aerosoft il pagamento delle spese processuali più 3,000 euro per l’avvocato difensore dello sposo.
Con questa decisione si stabilisce che i lavoratori in vista dei fiori d’arancio sono liberi di scegliere la data del loro viaggio di nozze che non necessariamente deve coincidere con quella della celebrazione del matrimonio. Allo stesso modo, gli imprenditori non possono dare il benservito ai quei dipendenti che scelgono di cominciare la loro luna di miele qualche tempo dopo il giorno più bello.
In sostanza, “la luna di miele può essere procrastinata ad un periodo ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento”. Inoltre, la giornata del matrimonio non deve essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo anche se il viaggio di nozze non può avvenire in maniera “del tutto svincolata dall’evento giustificativo”.
Detto tra noi: uno, il lavoro che fa, mica se lo sposa; ma quel che è giusto è giusto. Chissà se gli sposini avranno mandato una cartolina dalla loro vacanza!?
Paola PERFETTI