Presidenti di seggio e scrutatori: chi li paga?

In questi giorni, nei quali si stanno svolgendo in molte regioni italiane le elezioni amministrative, coloro che svolgono le mansioni di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo sono, ovviamente, assenti dal proprio posto di lavoro.

Spesso, però, non si sa come comportarsi nei confronti di queste assenze, e per questo è uscito un ebook della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro (scaricabile dallo store on line sul sito Consulentidellavoro.it), che spiega le regole per datori e lavoratori sui permessi per le funzioni elettorali.

Non ci sono dubbi sul diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. Per legge, gli stessi permessi spettano anche ai componenti degli Uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Per questo, i giorni di assenza sono da considerarsi giorni di attività lavorativa, e quindi “i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti. Per tali giornate di mancato riposo, tuttavia, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva“.

Ciò significa che i giorni festivi e quelli non lavorativi, come ad esempio il sabato, sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo.

Per quanto riguarda il calcolo delle competenze, esso dipende dal regime di paga e del rapporto di lavoro, ovvero “nel caso di retribuzione fissa mensile, al lavoratore non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera. Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative ma non prestate dal lavoratore in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile“.

Per beneficiare di questo trattamento, la Fondazione spiega anche quali sono i documenti da presentare.
Prima di tutto, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente una copia di tale documento firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione degli effettivi giorni di lavoro, compreso di orario di inizio e di chiusura delle operazioni. I documenti del presidente di seggio vengono esaminati dal vicepresidente.

Inoltre, i compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi sono assoggettati sia a contribuzione previdenziale piena sia a prelievo fiscale. A sua volta, il datore di lavoro può detrarre dal proprio reddito ai fini delle imposte le somme erogate al lavoratore.

Vera MORETTI