Eliminata la correlazione tra durata contrattuale del leasing e deducibilità per i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 28 aprile 2012, con la conversione in legge del Dl 16/2012 Art. 4bis.
Per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, la deduzione coprirà un periodo non inferiore a quello connesso col periodo di ammortamento che risulti dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, indipendentemente dalla durata del contratto.
Nessun cambiamento per le norme temporali sulla deducibilità dei canoni:
• per i beni mobili deduzione ammessa in un periodo pari ad almeno due terzi del periodo di ammortamento fiscale;
• per i beni immobili deduzione compresa tra gli 11 e i 18 anni;
• per gli autoveicoli non strumentali la deduzione si effettua in un periodo pari al periodo di ammortamento.
Una procedura che implica la possibilità di stipulare contratti più brevi senza perdere il vantaggio di dedurre i canoni del leasing. Rispetto al passato, oggi le quote dei canoni eccedenti gli anni di ammortamento fiscale, anche se tassate durante la vita contrattuale, potranno essere dedotte al termine del contratto in via extracontabile, ossia con variazioni in diminuzione nei limiti del massimo importo deducibile fiscalmente.
Se il contratto ha durata pari o superiore a quella di ammortamento, la deduzione seguirà la durata contrattuale.