Le nuove dichiarazioni dei redditi comprendono la cedolare secca e l’Imu.
Per questo “debutto”, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fissare la consegna dei 730 a Caf e professionisti abilitati al 20 giugno.
Novità del 2012 è l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
I sostituti d’imposta dovranno dunque ricevere i dati dei 730-4, tutti ad esclusione di Inps e ministero dell’Economia e delle Finanze e coloro che hanno già comunicato nel 2011 i dati, se non devono essere modificati nell‘anno corrente.
I risultati contabili del 730 saranno poi inviati all’Agenzia delle Entrate, da Caf e professionisti abilitati, entro il 12 luglio 2012.
Da quest’anno, inoltre, la trasmissione dei dati del 730-4 all’Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d’imposta l’Inpdap e l’Enpals (enti soppressi dal 1° gennaio 2012). In tal caso, va indicato l’apposito “codice sede”, riferito ai diversi enti, indicato nel modello 730/2012.
I termini per la consegna della copia del 730 elaborato e del prospetto di liquidazione da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sono: il 15 giugno se il modello è stato presentato al sostituto d’imposta, il 2 luglio se il modello è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
Per quanto riguarda i conguagli per i lavoratori dipendenti, i sostituti d‘imposta dovranno partire dal mese di luglio, che sarebbe poi il primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e professionisti abilitati.
L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre.
Da quest’anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. I contribuenti che nel 2011 hanno versato l’acconto dell’imposta sostituiva, possono segnalare la scelta in dichiarazione.
A tal proposito, la circolare indica come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta avvalersi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca.
Per quanto riguarda invece l’Imu, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare (interamente o in parte) l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio (o pensione) la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta
Vera MORETTI