Online gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille

Sono online gli elenchi di coloro che possono beneficiare della ripartizione annuale del contributo del 5 per mille relativo all‘anno di imposta 2011.

Nelle liste ci sono enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Oltre a questi soggetti, i contribuenti hanno la possibilità di destinare il 5 per mille a favore del comune di residenza e, da quest’anno, anche al finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Entro il prossimo 21 maggio i legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche (o loro incaricati muniti di formale delega) potranno chiedere la correzione di eventuali errori anagrafici presso la direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Dopo questa operazione, il 25 maggio l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato le correzioni richieste, pubblicherà la versione aggiornata degli elenchi.
Entro il 2 luglio, poi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

La dichiarazione va trasmessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Stessa procedura deve essere seguita dai rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche, che dovranno inviare la dichiarazione all’ufficio del Coni territorialmente competente.

Per i ritardatari da quest’anno c’è la possibilità di rientrare nella ripartizione del 5 per mille presentando domanda di iscrizione, correlata della documentazione necessaria, entro il 30 settembre, previo versamento tramite modello F24 di una sanzione di 258 euro, indicando il codice tributo 8115.

Condizione essenziale per poter usufruire di questa opportunità è, comunque, il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data in cui scadeva il termine per presentare la domanda di iscrizione; quindi, il 7 maggio per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e quelli della ricerca sanitaria.

Vera MORETTI