I quattro decreti che accelerano i pagamenti dei debiti della PA

Un comunicato stampa del Governo ha confermato l’emanazione di quattro crediti per quanto riguarda l‘accelerazione dei pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazione.

Ecco come funzionano e chi interesseranno:

  • due decreti certificazione riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Sono due decreti molti simili, uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l’altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma probabilmente operativo nel più breve tempo possibile.ù
  • un decreto compensazioni riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
  • un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione.

Cosa prevedono, in concreto, questi decreti?
I decreti “certificazione” attuano l’obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti.
Vengono istituite due forme di certificazione:

  • Ordinaria/ cartacea: attivabile da subito, tramite moduli su internet, compilabili on line, inviabili con PEC. In questo caso il creditore invia l’istanza di certificazione del credito e prima di tutto fornisce fatture e estremi della prestazione, poi precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ed infine si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata)
  • Semplificata/ elettronica: attivabile a valle della predisposizione della piattaforma elettronica Consip (circa 3 mesi). Si evitano gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione.

La PA è tenuta a rispondere entro 60 giorni per verificare le fatture.
Per i crediti superiori a 10.000 euro si verifica la presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.
Se necessario, compensa il credito con altri debiti, certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se non compensati, ovvero non certifica motivando le ragioni, indica la data del pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a partire dalla presentazione dell’istanza ed accetta preventivamente la cessione del credito.
Grazie a questo tipo di certificazione, il fornitore potrà:

  • compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto “compensazioni”)
  • ottenere un’anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L’anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all’80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).
  • fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.

Vera MORETTI