di Vera MORETTI
L’articolo 84 del TUIR, che riguarda i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES, è stato riformulato nei commi 1 e 2, in modo da dare la possibilità di compensare le perdite sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta senza più limiti temporali di riporto.
Si tratta di novità che non vanno a toccare le perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione” , che, invece, rimangono compensabili senza limiti temporali e in misura integrale, quindi senza la limitazione pari all’80% del reddito imponibile che, invece, caratterizza le perdite ordinarie.
Le nuove regole sono efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Come chiarito dalle Entrate, sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni, dal 2006 al 2010.
Il nuovo modello UNICO SC 2012 stabilisce che al rigo RN4 va indicato:
- in colonna 1: l’ammontare delle perdite dei periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80% del reddito (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in colonna 2: l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in colonna 3: la somma dei seguenti importi: ammontare delle perdite indicate nelle colonne 1 e 2;
- ammontare delle perdite non compensate riportate dal rigo RF59, col. 1 (o RF73 per le società sportive dilettantistiche).
Viene anche modificato il prospetto relativo alle perdite non compensate contenuto nel quadro RS del modello UNICO SC 2012. In particolare, vengono ora distinte le perdite d’impresa utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) da quelle “in misura piena” (rigo RS45).
Il contribuente, inoltre, in caso di contemporanea presenza di perdite utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, può liberamente scegliere l’ordine di priorità in base al quale compensare tali perdite. In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si dovrà calcolare sempre sul valore del reddito lordo, e non, quindi, al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta.