di Vera MORETTI
Il dipartimento delle Finanze ha emesso la circolare n.2 del 26 marzo, per chiarire alcuni punti riguardanti le nuove misure del diritto di copia degli atti del processo tributario introdotte dal decreto Mef del 27 dicembre 2011, che ha rivisto gli importi originariamente fissati dal decreto dell’1 ottobre 1996.
La nuova procedura si applica dal 1 marzo, in particolare alle istanze di rilascio di copie presentate da tale data.
Istanza di copia semplice e autentica
- Per questo caso, chiunque fosse interessato può richiedere e ottenere il rilascio di copia semplice o conforme all’originale di atti, documenti o provvedimenti depositati presso gli ufficio giudiziari, attraverso la presentazione di un’apposita istanza all’ufficio di Segreteria. Viene altresì precisato che le istanze di rilascio di copie autentiche che scontano il contributo unificato non sono soggette all’imposta di bollo, mentre quelle relative ai ricorsi notificati prima del 7 luglio 2011 restano assoggettate al tributo (14,62 euro sull’istanza e 14,62 euro sulla copia autentica, ogni 4 facciate). Non viene infine applicata nessuna imposta sulle istanze di copie semplici, indipendentemente dalla notifica dei ricorsi o appelli a cui si riferiscono.
Diritti di copia semplice e autentica
- Dal 1 marzo le istanze presentate e volte al rilascio di copie semplici o autentiche sono soggette ai nuovi “diritti di copia”, a prescindere se i ricorsi e gli appelli sono stati notificati prima o dopo l’introduzione del contributo unificato (7 luglio 2011). Le istanze autentiche prevedono una maggiorazione di 9 euro per ogni copia rilasciata.
Imposta di bollo
- L’imposta non si applica per il rilascio di copie autentiche di atti del ricorso assoggettato a contributo unificato ma è prevista per gli atti non assoggettati a tale contributo, che si riferiscono a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011. Le copie autentiche richieste dalle parti con formula esecutiva o per il ricorso in Cassazione sono esenti dal bollo, incluse le sentenze della commissione regionale o centrale. Questo perché si tratta di atti “necessari” all’instaurazione di giudizi assoggettati al contributo unificato.
Modalità di pagamento
- Il diritto di copia e l’imposta di bollo sono assolti mediante le “marche” da apporre sull’istanza di rilascio degli atti o documenti. Per i diritti di copia vanno considerate le singole facciate del foglio. Parti integranti del decreto Mef del 27 dicembre 2011, sono quattro allegati in cui vengono riportate le diverse tariffe da applicare a seconda se si tratti di rilascio di copia semplice (allegato 1), di copie autentiche, per le quali è previsto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni singolo documento (allegato2), di copie informatiche di atti o documenti prodotti dalle parti nel corso del processo tributario, con i diritti calcolati in base ai Kilobyte (allegato 3), o di copie informatiche di documenti già trasferiti nell’archivio informatico degli uffici di segreteria, con i diritti calcolati in base alle pagine (allegato 4).
Decorrenza dei nuovi importi
- Gli importi si applicano alle istanze di rilascio di copie presentate dall’1 marzo 2012, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto che ha sancito le nuove misure. Pertanto, le richieste avanzate entro il 29 febbraio scontano gli importi previsti dal precedente decreto Mef dell’1 ottobre 1996L.