di Vera MORETTI
La legge sulle liberalizzazioni ha creato molta confusione nell’applicazione delle tariffe per alcune professioni.
Tra queste, anche quelle riguardanti le prestazioni dei commercialisti.
A proposito, il Consiglio nazionale di categoria ha ritenuto opportuno fare alcuni chiarimenti.
Prima di tutto, importante è sapere che la tariffa professionale del consiglio nazionale dei dottori commercialisti resta in vigore per gli incarichi presi dal professionista prima dell’entrata in vigore del decreto legge sulle liberalizzazioni (il 24 gennaio 2012).
Al fine di non avere brutte sorprese, è auspicabile, da parte del professionista, presentare sempre al cliente un preventivo scritto. In esso devono essere indicati la pattuizione del compenso e l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa. Ricordiamo, però, che quest’ultima sarà obbligatoria dal 13 agosto 2012, pertanto, fino a quella data, il professionista dovrebbe indicare espressamente al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.
La liquidazione giudiziale del compenso, invece, potrà esservi anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell’incarico. In questo caso, infatti, l’articolo 9 del decreto sulle liberalizzazioni non prevede la nullità del contratto. Pertanto ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il commercialista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile.
Per quanto riguarda, i compensi per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie, continuano a fare riferimento alle apposite tariffe in uso ai giudici. Le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico” e che presentano carattere di specialità, secondo il consiglio nazionale i giudici continueranno ad utilizzarle.