La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nel parere numero 5 del 2012, chiarisce che quando si scioglie il contratto, all’agente o rappresentante spetta un‘indennità suppletiva di clientela, purché l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti. Inoltre, il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Infine, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente il risultato migliore.
Al verificarsi di tali requisiti, l’agente avrà diritto all’indennità, a meno che non si verifichino alcune situazioni previste dalle norme. Innanzitutto, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente; poi l’ingiustificata risoluzione del contratto da parte dell’agente; oppure il “recesso volontario dell’agente qualora non avvenga per inadempimento del preponente di non scarsa importanza o per circostanza attribuibile all’agente (età, infermità, malattia) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto“. Ultimo caso, la “cessione a un terzo, da parte dell’agente, previo accordo con il preponente, della propria posizione contrattuale“.