di Vera MORETTI
Una delle novità della Manovra Monti riguarda gli amministratori e le indennità percepite in seguito alla cessazione del rapporto, che d’ora in poi avranno l’obbligo della tassazione ordinaria.
Ad essere modificati sono stati anche i regimi di tassazione del TFR dei dipendenti e delle indennità percepite dalla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se si tratta di importi superiori a 1 milione di € la tassazione non sarà più separata ma ordinaria.
Ad essere tassato sempre in via ordinaria sarà anche il TFM degli amministratori di società di capitali indipendentemente dalla presenza o meno di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e a prescindere dal limite di un milione di euro, franchigia prevista negli altri casi.
Prima della manovra Monti l’amministratore beneficiava della tassazione separata del TFM a condizione che il diritto all’indennità risultasse da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto. Ora, invece, questa possibilità non sussiste più e l’amministratore non potrà più beneficiare della tassazione separata, ma l’importo percepito dovrà essere assoggettato all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito.
Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall’1.1.2011.
Non dovrebbe subire modifiche il regime di deducibilità del TFM per la società erogante.
Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto, la deduzione è ammessa per competenza in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la deduzione per competenza degli accantonamenti da parte della società è subordinata al fatto che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Se tale condizione non è soddisfatta, la società può dedurre gli importi in esame per cassa, ossia nell’anno di corresponsione del TFM all’amministratore.
Ora che viene meno la tassazione separata in capo all’amministratore, e l’irrilevanza, in questo caso, dell’atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, sarà indispensabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che faccia chiarezza sulla deducibilità dell’accantonamento al TFM.