di Vera MORETTI
I carburanti e i lubrificanti utilizzati dalle navi da pesca sono deducibili o no?
Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell’1 febbraio, che affronta la questione della portata applicativa dell’articolo 8.
La precedente versione dell’articolo 8-bis, assimilava alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento“.
La norma comunitaria ha sostituito il termine “vettovagliamento” con “provviste di bordo” alla voce riguardante le forniture che, per le navi adibite alla pesca costiera, non possono godere della non imponibilità.
Questo ha provocato una serie di incertezze interpretative riguardanti le forniture di carburante previste per questo tipo di imbarcazioni perché, nel novero delle provviste di bordo fanno parte “i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo“. Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l’alimentazione degli organi di propulsione della nave.
La soluzione presa dall’Amministrazione finanziaria si basa sulla versione in italiano, secondo la quale sono esentate “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo“.
Il cavillo riguarda il termine “provviste di bordo” perché, se si trattasse sia dei beni destinati al rifornimento sia al vettovagliamento, le navi adibite alla pesca costiera non godrebbero in nessun caso dell’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 148 della direttiva.
Confrontando, poi, la versione inglese con quella italiana, pare che non ci siano dubbi sul fatto che il termine “provviste di bordo” è stato usato come sinonimo di “vettovagliamento”, pertanto l’Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.
Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell’interpretazione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine “provviste di bordo” va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall’articolo 252 del Tud.