Dai consulenti del lavoro un aiuto circa l’emissione delle fatture

di Vera MORETTI

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha cercato, con il comunicato n.1 del 2012, di fare chiarezza sull’obbligatorietà, o meno, di emissione di fattura.

A tale proposito, i soggetti tenuti all’emissione di fattura solo su richiesta del cliente devono comunicare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro (3.000 al netto di Iva laddove sussista obbligo di emissione della fattura; 25.000 euro al netto di Iva per l’anno d’imposta 2010).
Nessun obbligo è invece previsto per il 2010 nonché per i primi quattro mesi del 2011 in relazione al rilascio di scontrini e ricevute di qualsivoglia importo.

I soggetti non tenuti all’obbligo di emissione della fattura, come i commercianti al minuto e gli esercenti di bar e alberghi, non sono obbligati a registrare le fatture emesse ma sono tenuti a farlo qualora il cliente lo richiedesse e, ricordano i consulenti del lavoro, “l’acquirente titolare di partita Iva non può detrarre l’Iva, nei casi consentiti dal dpr n. 633/72, se la spesa non è documentata da fattura“.

Nonostante non ci sia l’obbligo di rilascio della fattura, però, i soggetti esenti dovranno sempre annotare sul registro i corrispettivi giornalieri entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In caso di registrazione con macchine elettrocontabili, il termine è elevato a 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Se, poi, il commerciante al dettaglio è chiamato dal cliente ad emettere la fattura, questo deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Se la fattura è emessa successivamente ma comunque entro le 24 ore successive dall’effettuazione del servizio, è necessario rilasciare anche la ricevuta o lo scontrino.
Perciò, nei casi di fattura differita, il commerciante ha l’obbligo di tenere, oltre al registro dei corrispettivi, anche il registro delle fatture come previsto dall’articolo 23 del decreto Iva. In questo caso, è tenuto ad annotare le fatture emesse esclusivamente su quest’ultimo registro.

Occorre rilevare, inoltre, che anche in caso di ventilazione dei corrispettivi (ad esempio commercio al dettaglio di alimentari), le fatture emesse, annotate separatamente sul registro dei corrispettivi, devono essere distinte per aliquota.