Mediazione obbligatoria: nuovi ambiti

Dall’anno scorso è obbligatoria la norma che prevede, per alcune materie, la c.d. mediazione (conciliazione) obbligatoria. Sono oggetto di conciliazione “obbligatoria” le controversie in materia di affitto di azienda, patti di famiglia, locazione, comodato, contratti bancari e assicurativi, diritti reali (per es. proprietà, usufrutto, diritti di superficie ecc.), successione ereditaria, divisione, risarcimento danni per responsabilità medica o diffamazione a mezzo stampa anche via web.

Dal 21 marzo 2012 diverrà inoltre obbligatoria anche la mediazione in materia di liti condominiali e risarcimento danni da incidenti stradali. La legge prevede infatti il passaggio della lite in mediazione prima dell’eventuale accesso al giudizio ordinario.

La conciliazione è un metodo per gestire in modo rapido le controversie dei privati e delle imprese: il primo incontro di mediazione si tiene, infatti, dopo 15 / 20 giorni dal deposito della domanda di mediazione e la procedura deve concludersi entro 4 mesi.

Si tratta di uno strumento attento agli interessi delle parti; sono proprio queste ultime infatti, con l’aiuto del mediatore, ad individuare l’eventuale accordo risolutivo della controversia, col grande vantaggio di studiare tutte le possibili soluzioni che consentano il mantenimento di buoni rapporti.

Naturalmente la procedura conciliativa, oltre che obbligatoria nei casi sopra descritti, può essere anche volontaria, quando le parti stabiliscono di percorrere questo tentativo.

La mediazione / conciliazione è uno strumento semplice, utilizzabile per le liti di consumo, ma anche per liti assai più complesse come quelle societarie. Per attivare questo strumento ci si può far assistere da un consulente, un avvocato per esempio, oppure presentare domanda in proprio.

Fonte: camcom.gov.it