di Vera MORETTI
Sono in arrivo facilitazioni per gli studenti universitari fuori sede, e precisamente per coloro che, avendo scelto come sede di studio un ateneo fuori dai confini italiani, deve anche affrontare le spese di una casa in affitto.
Questo “sconto” è rivolto a chi studia in un Paese Ue o uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), modifica, estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali, l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986).
I giovani universitari fuori sede, dunque, potranno beneficiare di una detrazione Irpef del 19%.
La legge 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, porta l’agevolazione fuori dai confini nazionali a decorrere dall’anno d’imposta 2012.
La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) è ora allargata anche verso chi alloggia presso pensioni o strutture di altro tipo. Sono compresi, dunque, anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione.
Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Non sono, invece, comprese le sublocazioni.
Ecco quali sono le condizioni che rendono possibile approfittare della detrazione: la sede dell’università deve essere ad almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e, comunque, in un’altra provincia. L’alloggio deve trovarsi nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.
La spesa sostenuta è agevolata fino ad un massimo di 2.633 euro, per una detrazione massima di 500 euro. Il trattamento non cambia se un genitore ha più figli che studiano fuori sede.