Indennità e retribuzioni per l’amministratore di sostegno

di Vera MORETTI

Il professionista che assiste le persone affette da menomazioni fisiche o psichiche, anche qualora si tratti di condizioni temporanee, e amministra i loro interessi, ora ha un nome ben preciso.
Si chiama amministratore di sostegno e viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui l’infermo ha la propria residenza o domicilio.

Generalmente, questo ruolo è ricoperto da un familiare ma, nei casi in cui non è presente, o si richiede la presenza di una persona qualificata, si ricorre ad un avvocato.

Come anche stabilito dall’articolo 379 del codice civile, si tratta di un incarico gratuito, ma “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, il giudice tutelare può assegnare al tutore una equa indennità”. In questi casi, perciò, l’indennità rappresenterebbe un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale e quindi a tutti gli effetti da considerare come reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva.

L’introduzione di questa figura si è resa necessaria perché, negli ultimi anni, le sue mansioni venivano richieste sempre più spesso, tanto da richiedere un inquadramento, anche e soprattutto dal punto di vista tributario.

Punto di partenza per la definizione del quesito è la legge n. 6/2004, che ha istituito la figura dell’amministratore di sostegno, introducendo i relativi principi nell’ambito del codice civile, del quale, tra l’altro, trovano applicazione, per il rinvio operato dall’articolo 411, alcune norme riguardanti l’ufficio tutelare. Tra questi, l’articolo 379 che ne stabilisce la gratuità, prevedendo comunque la possibilità che il giudice assegni, se del caso, una equa indennità.

La risoluzione precisa che, se la scelta ricade su un avvocato, “la relativa indennità si configura, in ogni caso, sotto il profilo tributario, come un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale e deve, perciò, essere inquadrata come reddito di lavoro autonomo soggetto a Irpef e rilevante ai fini Iva“.