Nuove regole per l’iscrizione all’ente bilaterale di settore E.Bi.Pro. per tutti i dipendenti degli studi professionali. A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli studi professionali, lo scorso 29 novembre, “il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 22 euro a partire dal 1 ottobre 2011, e 23 euro a partire dal 1 settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità”. E’ quanto si legge nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7 stilata lo scorso 5 dicembre.
La circolare precisa poi che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro, che applicano il ccnl degli studi professionali, e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.
I consulenti ci tengono a sottolineare però che il versamento all’E.Bi.Pro. assume correttamente un ruolo nella parte economico-normativa del contratto solo nel caso in cui l’Ente preveda effettive ‘tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro’ di sostegno al reddito. “Solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte” conclude la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Finchè non verranno stabilite specifiche tutele di sostegno al reddito dei lavoratori, non sussiste cioè alcun obbligo di versamento e quindi la previsione è da ritenersi “ancora ancorata nella parte obbligatoria del ccnl”.