La scadenza del 29 novembre per la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ha colto molte imprese impreparate, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare n. 224402 del 25 novembre scorso, ha invitato le Camere di Commercio a non applicare sanzioni a chi avrebbe provveduto alla comunicazione della PEC dopo tale data.
Il problema pare sia stata l’impossibilità, da parte dei gestori, di accontentare la grande quantità di richieste entro il termine previsto perciò, se si riuscirà a provvedere a tal proposito entro la fine dell’anno, non si andrà incontro a multe o sovratasse.
Quello, dunque, che inizialmente avrebbe dovuto essere un obbligo, ovvero il pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”, ora è stato annullato.
Tale sanzione amministrativa, dopo le recenti modifiche apportate dallo Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011, art. 9, comma 5) che ne ha dimezzato l’importo, va da € 103 a € 1.032 o, in caso di regolarizzazione del mancato adempimento entro i 30 giorni successivi (29 dicembre), va da € 34 a € 344 (1/3 della sanzione ordinaria) ma non sarà applicata per evitare inutili contenziosi a carico dell’Amministrazione.
In sostituzione è stata emanata una nuova circolare indirizzata alle Camere di Commercio, la circolare n. 224402 del 25 novembre 2011, in cui si afferma l’ “opportunità” di non applicare le sanzioni previste alle imprese che non attiveranno un indirizzo PEC entro la scadenza del 29 novembre, almeno in questa prima fase di applicazione “e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno”.
Il Ministero suggerisce, quindi, alle Camere di Commercio di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro la data del 31 dicembre 2011.
La generalizzata e transitoria situazione di difficoltà, infatti, determina “l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa”.
Perciò, anche se non si tratta di una vera e propria proroga, le assomiglia molto.
Vera Moretti