È a rischio l’indipendenza della professione forense.
La legge di Stabilità appena approvata ammette la costituzione di società per l’esercizio dell’attività professionale secondo i modelli societari contemplati dal codice civile, incluse le società di capitali.
Potranno essere ammessi a far parte di tali società, in qualità di soci solo i professionisti iscritti ad ordini ed albi ma anche soggetti non professionisti (ad esempio banche, grandi imprese, compagnie assicurative, ecc.) soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. L’espressione “soltanto” non è macabra ironia ma il termine esatto utilizzato nel testo della legge!
È facile capire come l’entrata di investitori esterni in società di professionisti finirà con l‘assoggettare la professione forense alle logiche del mercato e della concorrenza tipiche delle imprese commerciali. L’indipendenza ed autonomia del singolo professionista cederanno il passo alle spietate logiche del mercato finalizzate al raggiungimento del massimo profitto.
Ne deriverà un inevitabile braccio di ferro tra i professionisti operativi all’interno delle società professionali – impegnati ed intenti nel portare avanti i loro mandati professionali nel rispetto delle regole, anche deontologiche, imposte dall’ordinamento – e gli investitori non “professionisti” – interessati ad ottenere il massimo profitto dall’attività dei professionisti “lavoratori”. Gli avvocati inseriti in “società di professionisti” diventano di fatto dei dipendenti “sotto pagati” dagli investitori esterni, i quali, giustamente, così come fanno gli azionisti, chiederanno conto agli avvocati in merito al fatturato prodotto.
Le grandi imprese non dovranno più neppure costituire un ufficio legale interno; potranno, di fatto, investire, come soci di maggioranza, in società di professionisti, lucrando sul guadagno dei professionisti impegnati all’interno di tali società.
Altro problema di non poco conto è rappresentato dal conflitto di interessi che potrà nascere tra l’avvocato socio e l’investitore esterno. Il singolo cliente si rivolge alla società di professionisti per avviare una causa contro una banca, salvo poi scoprire che quella banca è il socio investitore di maggioranza di quella società di professionisti alla quale il cittadino si è rivolto.
Ci aspettano tempi molto duri.
Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.