Modifiche di rilievo per la norma relativa al riporto delle perdite fiscali in seguito all’introduzione del comma 9 dell’articolo 23 del DL 98/2011.
Il legislatore è intervenuto su due fronti: eliminando il limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d’imposta; introducendo un tetto quantitativo consentendo che le perdite possano essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% dell’ammontare (precedentemente non sussisteva alcuna limitazione).
In virtù delle modifiche subite dall’art. 84 del Tuir, le perdite delle società di capitali potranno essere compensate in un periodo successivo in misura non superiore all’80% del reddito di quel periodo: se la perdita è inferiore all’80% del reddito, la compensazione potrà avvenire integralmente; se viene superata tale soglia, il 20% dell’imponibile deve essere assoggettato a tassazione e la parte di perdita eccedente deve essere riportata in avanti per un eventuale utilizzo successivo.
La parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che non può essere dedotta nell’esercizio, può essere invece riportata negli anni successivi senza alcun limite. Nessun cambiamento invece per le perdite realizzate nel primo triennio di attività: continueranno a essere illimitatamente riportabili in misura piena, come avveniva in precedenza.