Buone notizie in fatto di Iva per i 500mila contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplificato o alla contabilità semplificata. In particolare, scatta il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ma è anche possibile recuperare l’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l’Iva non fu detratta.
A fuoriuscire dal regime sono coloro che hanno intrapreso la propria attività prima del 31 dicembre 2007 o che, pur avendola cominciata dopo tale data, non rispettano i requisiti d’accesso come all’articolo 27, comma 2 del Dl 98/11 o hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011.
Per quanto riguarda l’Iva, questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura rispettando tutti i requisiti richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/72, applicando l’imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) e abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23,24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Se invece gode del regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.
La rettifica dell’Iva diventa obbligatoria nei casi in cui intervengono mutamenti nel regime di detrazione, delle operazioni attive o dell’attività esercitata, fattispecie che si realizza per il contribuente minimo che perde il regime di inapplicabilità dell’imposta.
L’articolo 19bis 2 del Dpr 633/72 precisa che tale rettifica può essere operata sui beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi cinque anni dall’acquisizione, sui servizi e sui beni non ancora utilizzati alla data del 1° gennaio 2012. Nel caso di uscita dai minimi la rettifica è a favore e quindi l’Iva risultante è a credito. In questo caso l’ex minimo deve calcolare la rettifica prendendo i beni ammortizzabili acquistati dal 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 e considerando l’Iva portata a costo. Dopodiché si calcolano i quinti d’imposta che mancano al compimento del quinquennio.
L’Iva relativa ai beni in giacenza non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il loro materiale impiego. In questo caso occorre fare riferimento alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2012.
Un altro aspetto riguarda l’eventuale compensazione del credito Iva maturato per effetto della rettifica a favore, con il debito Iva risultante al medesimo titolo al momento dell’ingresso nei minimi al 1° gennaio 2008 o successivamente. Il comma 101 del l’articolo 1 della legge 244/2007 prevedeva la possibilità di versare la rettifica Iva in cinque quote annuali senza interessi. In questo caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita, al netto della nuova rettifica a favore.
Quindi chi esce dal 2012 potrà compensare con la rettifica Iva a favore le rate ancora dovute per l’ingresso a suo tempo nel regime. Al contrario la detrazione corrispondente alla rettifica a favore potrà essere fatta valere con il versamento del saldo Iva 2012, ovvero al momento in cui gli ex minimi che abbracciano il supersemplificato verseranno per la prima volta l’Iva dovuta.
Vera Moretti