Ormai tutte le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata che, entro il 29 novembre, deve essere comunicata al Registro delle Imprese.
Tale obbligo deriva dalle previsioni di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 /2009, rubricato “Riduzione dei costi amministrativi” secondo cui: “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Ma se si tratta di società dichiarate fallite, come ci si deve comportare? Ecco alcuni punti fondamentali da osservare in questi casi:
– il fallimento non viene più annoverato tra le cause di scioglimento della società di capitali (cfr. art. 2484 c.c.). Ai sensi dell’art. 118 l.f., il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese al verificarsi di integrale ripartizione finale dell’attivo o di insufficienza dell’attivo tale che non siano soddisfatti, neppure in parte, i creditori;
– la società esiste fino a quando il curatore non ne chieda la cancellazione dal Registro delle imprese e, con essa, continuano ad esistere i suoi organi. Le funzioni di questi ultimi sono penalizzate dalle limitazioni dovute essenzialmente alle esigenze delle procedura. Gli amministratori conservano intatti i loro poteri direttamente correlati alla gestione dei rapporti che sono esclusi dallo spossessamento (cfr. art. 2499 c.c. relativamente alla trasformazione di società in pendenza di procedura concorsuale);
– gli amministratori restano in carica e mantengono la rappresentanza legale della società. Tale principio si evince da vari indici normativi ( cfr., ad es., artt. 48, 49, 87 e 146 l.f.) dove il ruolo e la presenza dell’organo di amministrazione è evidenziato anche in costanza di fallimento. Inoltre, come specifica l’art. 152 l.f., la proposta di concordato è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza legale della società (oltre ad essere deliberata dagli amministratori nelle società di capitali e nelle società cooperative).
Pertanto, è il legale rappresentante della società, e non il curatore, che deve procedere alla comunicazione dell’indirizzo Pec della società dichiarata fallita al Registro delle imprese.
Se però è il curatore a provvedere alla comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro delle imprese va in ogni caso precisato che:
– è priva di fondatezza l’opinione per cui dalla summenzionata previsione di cui all’art. 48, ult. comma, l.f. discenda per il curatore un obbligo di attivazione per la comunicazione della Pec. Il curatore, infatti, è obbligato a ricevere la corrispondenza consegnatagli dalla società, non a comunicare anche l’indirizzo Pec;
– che trattandosi di mera comunicazione, egli agisce, senza dubbio, quale semplice trasmettitore delle intenzioni dell’ente, vale a dire come tramite del legale rappresentante con applicazione delle relative disposizioni in punto di responsabilità (cfr. art. 1433 c.c.).
Vera Moretti