Dalla circolare 49/E dell’8 novembre emergono alcune precisazioni che interessano i proprietari di autoveicoli esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Questi, infatti, non sono chiamati ad effettuare il versamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra di stabilità finanziaria approvata a luglio (articolo 23, comma 21, Dl 98/2011), anche se le loro vetture hanno una potenza superiore a 225 chilowatt.
Il superbollo, dunque, interessa coloro che dal 6 luglio, giorno in cui è entrata in vigore la Dl 98/2011, sono “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt”. Costoro devono versare all’Erario, entro oggi, 10 euro in più per ogni chilowatt che va oltre il limite indicato. Chi, invece, ha ceduto il veicolo prima del 6 luglio non deve nessuna maggiorazione alla tassa già corrisposta.
Per quanto riguarda le immatricolazioni avvenute tra il 7 luglio e il 31 dicembre, l’addizionale 2011 deve essere pagata, per intero, entro la fine del mese di gennaio del prossimo anno. Il versamento va effettuato con il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3364 (risoluzione 101/2011) e senza operare compensazioni.
Per i prossimi anni (a partire, quindi, dal 2012) l’addizionale andrà di pari passo con i termini previsti per il pagamento del bollo.
Questo extra non riguarda le categorie di autoveicoli dispensate dal tributo, come le automobili storiche o le vetture dei corpi armati dello Stato. L’addizionale, e la tassa, sono sospese quando l’auto è in attesa di essere rivenduta e si trova in esposizione.
Nessuna riduzione è prevista per i bolli “scontati”, come quelli dei taxi: in questi casi, l’addizionale è intera e va calcolata su ogni chilowatt in più.
Vera Moretti