Per porre rimedio alla “fuga di cervelli” che, in questi anni, sta diventando sempre più massiccia, ecco una legge, la 238/2010, che prevede agevolazioni fiscali, fino al 31 dicembre 2013, per il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all’estero e per i cittadini europei che vogliano trasferire la loro attività lavorativa nel Belpaese.
Si tratta della riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini: per usufruire del bonus coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente devono farne richiesta, entro tre mesi dalla data di assunzione, al datore di lavoro che effettua le ritenute in busta paga.
La scadenza, per coloro che sono stati assunti entro il 29 luglio 2011, è per sabato 29 ottobre, come specificato dal provvedimento della Agenzia delle Entrate del 29 luglio scorso.
Secondo il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, ecco le categorie che potranno usufruire degli “sconti” fiscali:
Si tratta di coloro che, alla data del 20 gennaio 2009,
• sono cittadini dell’Unione europea
• sono nati dopo il 1° gennaio 1969
• hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia
• hanno un diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia o, nello stesso periodo di tempo, hanno studiato ininterrottamente all’estero conseguendo una laurea o un titolo post-lauream
• sono stati assunti, o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in Italia ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza.
Chiunque avesse tutti questi requisiti, e fosse un lavoratore dipendente, per presentare la domanda deve essere in possesso di:
• le generalità (cognome, nome, data di nascita)
• lo Stato dell’Unione europea di cui è cittadino
• il codice fiscale
• l’attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza, o la domanda di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia, ed eventualmente il domicilio se diverso dalla residenza
• la data di prima assunzione in Italia dal rientro (o di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo) e la dichiarazione di aver trasferito nel Belpaese residenza e domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione (o dall’avvio dell’attività)
• di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Mef e di non rientrare nel novero degli esclusi (dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane, che svolgono all’estero il proprio lavoro)
• di non beneficiare delle agevolazioni previste, dal Dl 185/2008, per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero
• di non beneficiare del credito d’imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno dalla legge 296/2006 (articolo 1, commi da 271 a 279)
• l’impegno a comunicare sollecitamente l’avvenuta iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente e ogni variazione della residenza o del domicilio rilevanti per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda questi ultimi, a un mese dal ricevimento della richiesta da parte dei dipendenti, che ricoprono per l’occasione il ruolo di sostituti d’imposta, operano la riduzione al 20% della quota imponibile delle lavoratrici e al 30% di quella dei lavoratori. Ovviamente tali agevolazioni decadono se il lavoratore trasferisce all’estero residenza o domicilio.
A fine anno, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti eseguiranno il conguaglio tra le ritenute attuate e quelle effettivamente dovute dalla data di assunzione.
Infine, i sostituti evidenzieranno nel Cud, separatamente, le somme complessivamente erogate e l’ammontare ridotto in base alle percentuali agevolative.
Anche se si tratta di lavoratori autonomi o imprenditori è possibile usufruire dello “sconto” Irpef, infatti la riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini andrà fatta valere in Unico.
La legge 238/2010, ai fini di scoraggiare il “turismo fiscale“, prevede che chi usufruisce delle agevolazioni deve restare nel Belpaese almeno 5 anni.
In caso di nuovo trasferimento della residenza o del domicilio fuori dall’Italia prima che sia trascorso un quinquennio dalla prima fruizione del beneficio, infatti, il contribuente sarà chiamato a restituire le imposte non pagate in applicazione del regime di favore, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Vera Moretti