Dalle nuove tecnologie spirano venti di democrazia. L’esperienza delle “rivoluzioni” dei Paesi del Nord Africa evidenzia come l’ausilio della rete globale, attraverso i social network utilizzati anche come strumento di divulgazione di immagini e come elemento aggregativo, rappresenti un mezzo imprescindibile per dare parola a chi, essendo privo di rappresentanti istituzionali di riferimento, resterebbe altrimenti imbavagliato dalla censura o ancor peggio dalla supponenza del potere.
Il compito di discutere ed approvare la legge sulla riforma della professione forense spetta solo ed esclusivamente al parlamento. Nessuna delega, più o meno in bianco, è ipotizzabile a favore del CNF il cui ruolo istituzionale, in questa sede, non può che essere quello di fornire un parere tecnico non vincolante sul disegno di legge (ove richiesto dal ministro). Nessuna rappresentanza politica è concepibile in capo al CNF e ciò non solo perché nessuna norma gli attribuisce tale potere ma anche perché, un’eventuale rappresentanza politica si andrebbe a sovrapporre al potere giurisdizionale e alla potestà regolamentare.
L’elezione dei componenti del CNF avviene su base distrettuale da parte dei Consigli dell’Ordine, senza alcun criterio di proporzionalità rispetto al numero degli iscritti.
Il compito di rappresentare gli avvocati spetta, a mio giudizio, a tutte quelle associazioni che si rendono portatrici degli interessi della categoria e che siano nella loro struttura e composizione ispirate ai criteri di democraticità e proporzionalità (del resto anche i partiti politici altro non sono che associazioni private non riconosciute).
L’Associazione Nazionale Forense non è l’unica associazione contraria alla riforma forense così come concepita dal disegno di legge all’esame della Camera dei Deputati (e già licenziato dal Senato)! Chi afferma ciò significa che non conosce il panorama forense attuale fatto di molteplici associazioni e movimenti che sono nati e stanno nascendo non solo sotto la spinta del malcontento generale della base dell’avvocatura ma anche e soprattutto per dar voce a proposte concrete. Mai sottovalutare il fenomeno dei nuovi movimenti, delle nuove associazioni e delle istanze della base; e questo vale a prescindere dal numero degli aderenti o dallo strumento espressivo utilizzato.
Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.