Con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva concesso il rimborso dell’imposta Irap a tre liberi professionisti in quanto titolari di un “assetto organizzativo di rilievo minimale”.
Ciò significa che i liberi professionisti sono soggetti al prelievo Irap anche se la loro organizzazione è di “modesta entità”.
Sono state dunque accettate dai giudici del Palazzo di Giustizia le motivazioni addotte dall’amministrazione finanziaria, secondo cui: “il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell’imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale.”
Che il libero professionista lavori con strutture minimali non rappresenta più una ragione per esentarlo dal pagamento dell’Irap, anche se ciò non sembra essere condiviso all’unanimità.
Sull’argomento, infatti, sono state registrate posizioni discordanti, ad esempio con la sentenza n. 10271/2011 si è affermato che il piccolo professionista che ha lo studio in affitto ha diritto al rimborso dell’Irap versata. In un altro pronunciamento (sentenza n. 16340) la Cassazione ha stabilito che “l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”.
Si potrà perciò parlare di sentenza equa?
Vera Moretti